Statuto associazione

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Statuto dell'associazione

Art. 1

È costituita una associazione culturale denominata: "Diogene Filosofare oggi" L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità dell'associazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.


Art. 2

L'associazione ha sede in Pavia, ma può costituire sedi secondarie.


Art. 3

Scopo dell'associazione è promuovere nel più vasto pubblico possibile una riflessione critico-filosofica a partire dai temi posti da un'attualità in rapido cambiamento; promuovere momenti di incontro fra la ricerca universitaria e la formazione filosofica di base a livello liceale; contribuire in modo propositivo alla discussione da tempo in atto nella scuola sulle proposte di modifica del tradizionale impianto storicista dell'insegnamento filosofico. A tal fine l'Associazione cercherà di coinvolgere in particolare il mondo della scuola, stimolando la collaborazione attiva di tutti gli enti istituzionali preposti, considerando anche il fatto che l'imminente riforma estenderà l'insegnamento della filosofia a quasi tutti gli indirizzi liceali. L'associazione si rivolge a tutti coloro che sentono la necessità di tale approfondimento critico generale; a tutti i professori e gli studenti che nel mondo dell'istruzione (liceale e universitaria) cercano di operare una connessione fra la realtà del mondo e storia della filosofia. Per realizzare i propri scopi, l'Associazione potrà intraprendere le seguenti attività:

  • redazione e diffusione di una rivista bimensile;
  • gestione di un sito web
  • diffusione della collana di testi "Filosofia dal quotidiano"
  • attività seminariale nelle scuole (conferenze, proposte di corsi su temi specifici, ecc.)

ASSOCIATI

Art. 4

Sono associati dell'associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.


Art. 5

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato. La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

  • che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
  • che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
  • che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.


Art. 6

Gli organi dell'associazione sono:

  • l'assemblea dei soci;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente;

ASSEMBLEA

Art. 7

L'assemblea è formata da tutti gli associati. Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età. L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con le modalità di cui al successivo art. 13 L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

  • all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
  • all'approvazione e alle modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.


Art. 8

L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o per messaggio di posta elettronica, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 9

L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.


Art. 10

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Delibera in ordine all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, nonché sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione. In particolare:

  • nomina il Presidente tra i suoi componenti
  • approva il piano delle attività
  • dispone l'impiego dei fondi
  • delibera l'accettazione di lasciti e di contributi e su ogni affare attinente la gestione dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato. È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente. Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all'assemblea per l'approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o per messaggio di posta elettronica, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri che gli siano stati delegati dal Consiglio di Amministrazione, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione, al fine dello sviluppo della medesima. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; presiede inoltre l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, indicato dal Presidente stesso all'atto della nomina.

PATRIMONIO

Art. 12

Il patrimonio sociale è formato:

  • dal patrimonio iniziale di € 50,00;
  • dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
  • dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
  • da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
  • da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone:

  • del reddito del patrimonio;
  • dei sussidi ed erogazioni che pervengono all'associazione da enti o da privati che non siano destinati ad incremento del patrimonio;
  • dei diritti per la riproduzione (copyright) delle opere (testi, studi, ricerche, documentazioni) di proprietà dell'associazione

L'associazione potrà inoltre accettare anche l'uso e il godimento di beni mobili e immobili di proprietà di terzi, con eventuale remunerazione, con delibera del Comitato Direttivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 13

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, può essere deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea preliminarmente, sempre con la maggioranza dei tre quarti degli associati delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.

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